Pos. 1   Prot. N. /104.09.11 



Oggetto: Stipendi, assegni, indennità. Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico. Commissario liquidatore. Indennità.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI.

Dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo.

PALERMO


E, p.c. ASSESSORATO REGIONALE DELLA
FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

PALERMO

1. Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede allo Scrivente di esprimere il proprio avviso in merito alla natura dell'incarico di commissario liquidatore delle soppresse Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico.
In particolare, il richiedente Dipartimento riferisce che il Presidente della Provincia di XXXXX ha rivolto al Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un quesito relativo all'applicazione della disciplina del divieto di cumulo di indennità (art. 19 bis della l.r. 30/2000, come introdotto dall'art. 6 della l.r. 22/2008) all'incarico di commissario liquidatore dell'Azienda autonoma per l'incremento turistico espletato dallo stesso Presidente, chiedendo, altresì, se il medesimo incarico di commissario debba considerarsi, secondo quanto disposto dal precitato art. 19 bis, "ricoperto per la funzione".
Nella nota cui si risponde si precisa che il Dipartimento consultato ha sostanzialmente risposto positivamente, ritenendo l'incarico di commissario liquidatore eziologicamente connesso all'espletamento della carica elettiva del presidente della Provincia e si sottolinea che, contestando l'appena citato avviso, il predetto Presidente della Provincia di XXXXX ha, successivamente, rivolto al richiedente Dipartimento il medesimo quesito.
Codesto Dipartimento, dopo aver rilevato che la vigilanza sull'attività delle soppresse Aziende che ci occupano non è stata normativamente assegnata allo Stesso, chiede, comunque, allo Scrivente di esprimere il proprio parere in merito.

2. Al fine di esaminare compiutamente la questione oggetto della richiesta è opportuno formulare alcune osservazioni preliminari in ordine alla ratio della disposizione che si chiede di interpretare (art. 19 bis l.r. 30/2000) ed al contesto normativo generale (statale e regionale) caratterizzato da provvedimenti legislativi finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo del contenimento della spesa pubblica.
Com'è noto, l'art. 2, commi 23-32 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni (legge finanziaria 2008) contiene una disciplina finalizzata precipuamente alla riduzione dei costi connessi al funzionamento degli organi rappresentativi ed esecutivi degli enti locali. Il comma 32 bis del medesimo articolo, attesa l'autonomia normativa spettante alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome in materia di ordinamento degli enti locali, ed allo scopo di evitare un'indebita invasione dell'area ad esse riservata, ha demandato alle medesime Regioni l'adozione di idonei provvedimenti normativi finalizzati ad adempiere agli obblighi di partecipare all'azione di risanamento della finanza pubblica.
La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 pone, appunto, misure di contenimento della spesa attraverso talune modifiche alla disciplina afferente l'ordinamento degli enti locali avendo, in particolare, riguardo alle disposizioni in materia di status degli amministratori dei predetti enti (Titolo I della legge 22/2008 cit.; vedi Circolare dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali 20 febbraio 2009, n. 1).
Infatti, il comma 4 dell'art. 19 bis della l.r. 30/2000, come sopra ricordato, introdotto dall'art. 6 della l.r. 22/2008, stabilisce un generale divieto di cumulare l'indennità di carica del sindaco e del presidente della provincia con altri emolumenti la cui fonte attenga a compiti comunque inerenti l'ufficio ricoperto.
Ora, se una lettura della disposizione acriticamente aderente al dato letterale potrebbe far ritenere che il riferimento a "...indennità..." e "...carica ricoperta..." sia rivolto esclusivamente alla qualità del corrispettivo e alla natura della funzione pubblica assimilabile a quella ricoperta dai soggetti di cui è questione, un'analisi contestualizzata della disposizione, viceversa, induce ad affermare che tale interpretazione apparirebbe incoerente con la palese volontà del Legislatore di innovare rispetto a quanto già disposto dal comma 8 dell'art. 19 e di rafforzare il principio dell'omnicomprensività dell'indennità di carica anche per i fini di contenimento della spesa di cui si è già sopra accennato.
Invero, sembra allo Scrivente che per una esatta interpretazione ed applicazione della disposizione che ci occupa debba, caso per caso, verificarsi se l'ulteriore conferimento di incarico ad un amministratore locale tragga origine dalla funzione svolta ovvero derivi dalla specifica competenza acquisita aliunde. Si tratta, in sostanza, di stabilire se l'icarico trovi una ragionevole spiegazione nella necessità di avvalersi di una particolare competenza professionale ovvero nell'esigenza di rappresentare in altra sede gli interessi pubblici, anche in senso lato, collegati alla principale funzione ricoperta (Cfr. Con.Stato, sez. V, sent. 2492/2002).
Orbene, tornando alllo specifico caso posto, lo Scrivente ritiene che l'affidamento della "gestione liquidatoria" dell'Azienda autonoma per l'incremento turistico al Presidente della Provincia regionale territorialmente corrispondente trovi la sua ratio nel sopra citato collegamento con la funzione ricoperta di amministratore locale. E non è revocabile in dubbio che, proprio tenuto conto del contesto normativo e della lettura in combinato disposto della normativa già citata, il collegamento tra incarico ed esercizio di funzioni istituzionali appaia organico anche in assenza di una specifica disposizione normativa che preveda l'affidamento della gestione commissariale e liquidatoria ai presidenti delle province.
A conforto di quanto appena espresso va, infatti, evidenziato che l'art. 5 dellla l.r. 10/2005, nel sopprimere le Aziende in argomento, assegna le relative competenze alle Province regionali ed invero, in tale assegnazione può ravvisarsi già in sé il naturale presupposto dell'affidamento dell'incarico della liquidazione ai Presidenti delle stesse Province.
Infine, va riferito che la stessa Giunta regionale, nella deliberazione n. 324 del 3 agosto 2006, prende atto e condivide la direttiva contenuta nel documento allegato alla medesima deliberazione ove si impegnano le Province regionali siciliane a continuare ad utilizzare le strutture ed il personale delle più volte citate Aziende per l'espletamento delle funzioni trasferite con la l.r. 10/2005, e si conviene, al fine di uniformare il comportamento di tutte le Province per la gestione delle Aziende, l'affidamento ai Presidenti delle province o assessori da loro delegati delle funzioni di commissari straordinari con funzioni di liquidatori.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  





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